Calendario Divieti di Transito 2018

L’annuale decreto diffuso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dispone il divieto di circolazione fuori dai centri abitati in alcuni giorni e orari dell’anno 2017 per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate (anche se scarichi) che trasportano merci, veicoli eccezionali o con carichi eccezionali, veicoli che trasportano merci pericolose.

I divieti non si applicano ad alcuni tipi di veicoli e di trasporti precisati nel decreto come, ad esempio, i mezzi dei Vigili del fuoco per interventi di emergenza, i veicoli militari e di polizia per esigenze di servizio, i veicoli dei Comuni adibiti al servizio di nettezza urbana. In alcuni casi l’autorizzazione a circolare nei giorni di divieto deve emessa dal Prefetto.

Di seguito il collegamento al nostro Calendario dei Divieti di Transito 2018, di facile consultazione e stampabile.

https://www.neosped.com/calendario-divieti/

I nuovi DURC sono online

Sono disponibili per la visione e il download i nuovi documenti DURC che certificano la Regolarità Contributiva di Neosped Europa sas  e N.N.T.  S.R.L. con validità fino al 02.03.2018.

DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è il certificato che sulla base di un ‘unica richiesta attesta contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INAIL,INPS e CASSA EDILE verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Il Durc è quindi un efficace strumento di base per il contrasto alla concorrenza sleale, al lavoro abusivo e irregolare e per il sostegno della qualità della filiera produttiva, tanto da averlo inserito tra le disposizioni di 242 contratti integrativi provinciali (praticamente in tutti i settori dell’industria, artigianato e cooperative edili delle province italiane). Allo stesso modo, anche in altri settori produttivi, si guarda con crescente attenzione al documento di regolarità contributiva. Sono già quattordici i CCNL che hanno introdotto questo istituto tra le competenze degli, istituendi o istituiti, enti bilaterali, dimostrando che le stesse potenzialità positive vengono individuate in tutti i settori.

Su tutti i trasporti viene applicata la responsabilità vettoriale, che interviene direttamente sull’art. 1696 del codice civile.

Potrete visualizzare e scaricare i file in formato PDF nella sezione “Documentazione” del nostro sito :

https://www.neosped.com/documentazione/

Certificati DURC aggiornati

Sono disponibili per la visione e il download i nuovi documenti DURC che certificano la Regolarità Contributiva di Neosped Europa sas  e N.N.T.  S.R.L. con validità fino al 31.10.2017.

DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è il certificato che sulla base di un ‘unica richiesta attesta contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INAIL,INPS e CASSA EDILE verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Il Durc è quindi un efficace strumento di base per il contrasto alla concorrenza sleale, al lavoro abusivo e irregolare e per il sostegno della qualità della filiera produttiva, tanto da averlo inserito tra le disposizioni di 242 contratti integrativi provinciali (praticamente in tutti i settori dell’industria, artigianato e cooperative edili delle province italiane). Allo stesso modo, anche in altri settori produttivi, si guarda con crescente attenzione al documento di regolarità contributiva. Sono già quattordici i CCNL che hanno introdotto questo istituto tra le competenze degli, istituendi o istituiti, enti bilaterali, dimostrando che le stesse potenzialità positive vengono individuate in tutti i settori.

Su tutti i trasporti viene applicata la responsabilità vettoriale, che interviene direttamente sull’art. 1696 del codice civile.

Potrete visualizzare e scaricare i file in formato PDF nella sezione “Documentazione” del nostro sito :

 

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I nuovi DURC sono online

Sono disponibili per la visione e il download i nuovi documenti DURC che certificano la Regolarità Contributiva di Neosped Europa e N.N.T. con validità fino al 29-06-2017.

DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è il certificato che sulla base di un ‘unica richiesta attesta contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INAIL,INPS e CASSA EDILE verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Il Durc è quindi un efficace strumento di base per il contrasto alla concorrenza sleale, al lavoro abusivo e irregolare e per il sostegno della qualità della filiera produttiva, tanto da averlo inserito tra le disposizioni di 242 contratti integrativi provinciali (praticamente in tutti i settori dell’industria, artigianato e cooperative edili delle province italiane). Allo stesso modo, anche in altri settori produttivi, si guarda con crescente attenzione al documento di regolarità contributiva. Sono già quattordici i CCNL che hanno introdotto questo istituto tra le competenze degli, istituendi o istituiti, enti bilaterali, dimostrando che le stesse potenzialità positive vengono individuate in tutti i settori.

Potrete visualizzare e scaricare i file in formato PDF nella sezione “Documentazione” del nostro sito :

 

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Calendario Divieti di Transito 2017

L’annuale decreto diffuso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dispone il divieto di circolazione fuori dai centri abitati in alcuni giorni e orari dell’anno 2017 per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate (anche se scarichi) che trasportano merci, veicoli eccezionali o con carichi eccezionali, veicoli che trasportano merci pericolose.

I divieti non si applicano ad alcuni tipi di veicoli e di trasporti precisati nel decreto come, ad esempio, i mezzi dei Vigili del fuoco per interventi di emergenza, i veicoli militari e di polizia per esigenze di servizio, i veicoli dei Comuni adibiti al servizio di nettezza urbana. In alcuni casi l’autorizzazione a circolare nei giorni di divieto deve emessa dal Prefetto.

Di seguito il collegamento al nostro Calendario dei Divieti di Transito 2017, di facile consultazione e stampabile.

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Neosped è sponsor di Padova Millenium Basket Onlus

Siamo felici di informarvi che Neosped è ora sponsor e sostenitore del Padova Millenium Basket Onlus.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Padova Millennium Basket Onlus nasce il 31 maggio 1999 da un gruppo di amici che condividevano una passione comune: il basket.

squadra 99_00Anno sportivo 1999/2000 Nascita della prima squadra – Campionato Serie A2 – Prima Classificata
Già dalla stagione 2000-2001 la squadra del Padova Millennium basket partecipa alla serie A1, massimo campionato di basket in carrozzina.

Oltre ad essere impegnato nella serie A1, il Padova Millennium basket concorre alle manifestazioni della Federazione Italiana Pallacanestro in carrozzina (FIPIC) e partecipa alle coppe europee ea vari tornei di livello internazionale.

L’attività della nostra associazione si completa con una serie di manifestazioni presso scuole, palestre e piazze con l’intento di sviluppare l’interesse di tutti verso questo emozionante sport.

L’associazione, senza fini di lucro, ha esclusive finalità sociali e come scopo primario quello di coordinare e promuovere l’attività sportiva per i disabili svolgendo attività si agonistiche che educative, riabilitative, ricreative e culturali portando, con l’aiuto di tutti, il basket padovano in carrozzina ai massimi livelli italiani e continentali.

Si può affermare che l’avventura cominciata il 31 maggio 1999 è diventata una realtà sportiva di ampie proporzioni.

Speriamo che il Padova Millennium basket rimanga negli anni un punto di riferimento sportivo culturale ed organizzativo per tutte quelle persone che hanno la voglia, il desiderio e la passione di mettere in gioco e continuare questa avventura praticando questo meraviglioso sport.

Per ulteriori informazioni http://www.millenniumbasket.com/

Forza Ragazzi!

padova-millennium-basket

 

 

Nuovi DURC online

Sono disponibili per la visione e il download i nuovi documenti DURC che certificano la Regolarità Contributiva di Neosped Europa e N.N.T. con validità fino al 14-02-2017.

DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è il certificato che  sulla base di un ‘unica richiesta attesta contestualmente la regolarità di un’impresa  per quanto concerne gli adempimenti INAIL,INPS e CASSA EDILE verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Il Durc è quindi un efficace strumento di base per il contrasto alla concorrenza sleale, al lavoro abusivo e irregolare e per il sostegno della qualità della filiera produttiva, tanto da averlo inserito tra le disposizioni di 242 contratti integrativi provinciali (praticamente in tutti i settori dell’industria, artigianato e cooperative edili delle province italiane). Allo stesso modo, anche in altri settori produttivi, si guarda con crescente attenzione al documento di regolarità contributiva. Sono già quattordici i CCNL che hanno introdotto questo istituto tra le competenze degli, istituendi o istituiti, enti bilaterali, dimostrando che le stesse potenzialità positive vengono individuate in tutti i settori.

Potrete  visualizzare e scaricare i file in formato PDF nella sezione “Documentazione” del nostro sito :

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Contributi agli investimenti anno 2016. Firma del decreto ministeriale

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato il decreto ministeriale n. 243 del 19 Luglio u.s, che individua le tipologie di investimenti finanziabili con le risorse a disposizione per la misura, che ammontano a 25.000.000 €.
Il decreto deve essere registrato dalla Corte dei Conti e, successivamente, verrà reso disponibile sul sito istituzionale del MIT e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione in Gazzetta è fondamentale, in quanto gli investimenti incentivabili sono soltanto quelli avviati in data successiva alla predetta pubblicazione, ed ultimati entro il 15 Aprile 2017 (art. 2.1 del decreto).

Infine, le modalità di presentazione delle domande e di dimostrazione dei requisiti tecnici dei beni agevolabili, saranno definite con un successivo decreto dirigenziale del MIT da emanarsi entro 15 gg dalla pubblicazione del decreto in commento (art. 3.2).

Fonte FAIVENETO

 

Novità : Tachigrafi Intelligenti

Tachigrafi intelligenti. Determinazione delle specifiche tecniche. Regolamento (UE) 2016/799

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 139 del 26 Maggio scorso, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione 799/2016 con il quale la Commissione europea ha fissato le “prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione” dei nuovi tachigrafi intelligenti, previsti dal Regolamento (UE) 165/2014 .

Come si ricorderà, questi nuovi tachigrafi abbinano alle consuete funzioni:

 

  • una connessione al sistema globale di navigazione satellitare (GNSS), che permette di registrare in automatico la posizione del veicolo, in corrispondenza:
    • del luogo di inizio del periodo di lavoro giornaliero;
    • del luogo raggiunto ogni 3 ore di periodo complessivo di guida;
    • del luogo di fine del periodo di lavoro giornaliero (art. 8 del Reg. 165/2014).

     

  • un sistema di comunicazione da remoto in base al quale gli organi di Polizia dotati di apposita apparecchiatura, possono interrogare il tachigrafo del mezzo in movimento per verificare la presenza di una delle anomalie elencate all’art.9.4 del Regolamento 165/2014 (es. il più recente tentativo di violazione della sicurezza; la guida in assenza di carta del conducente valida; l’inserimento della carta durante la guida; ecc..). Peraltro, a norma dell’art.10 quinquies della direttiva 96/53/CE, il dispositivo di diagnosi precoce dovrà trasmettere alle forze di polizia anche i dati sul peso del veicolo, forniti da un sistema di pesatura interno di bordo; 
  • un’interfaccia per l’interazione con i sistemi di trasporto intelligenti.

Le specifiche tecniche dei nuovi tachigrafi sono riportate nell’allegato 1C del Regolamento 799 (composto da ben 506 pagine), che gli interessati possono prelevare dal seguente link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0799&from=IT

Per quanto ci interessa più da vicino, evidenziamo che ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (che riprende l’art.8 del Regolamento 165/2014), le nuove specifiche tecniche saranno in vigore dal 2 Marzo 2019; pertanto, tutti i veicoli pesanti immatricolati per la prima volta da quella data, dovranno montare cronotachigrafi conformi alle nuove caratteristiche definite nel citato allegato 1 C.

Tra le altre scadenze riportate nel Regolamento 165/2014, ricordiamo che:

  • gli Stati membri dovranno dotare le forze di Polizia di apparecchiature in grado di dialogare da remoto con i nuovi tachigrafi, dopo 15 anni dall’entrata in vigore dei nuovi tachigrafi (quindi, solo dal Marzo 2034!). Nel frattempo, ogni Stato potrà decidere se e quando dotare gli organi di controllo di questa strumentazione (art.9.2); 
  • trascorsi 15 anni dall’obbligo di montare i tachigrafi intelligenti sui mezzi di nuova immatricolazione, i veicoli non obbligati utilizzati in uno Stato membro diverso da quello di immatricolazione, andranno comunque dotati dei predetti tachigrafi (art.3.4).

In ultimo, evidenziamo che il Regolamento in esame ha ripristinato, a tempo indeterminato, l’autorizzazione all’impiego di un adattatore sui veicoli leggeri (cat. N1, di massa fino a 3,5 ton) immatricolati dopo il 1 Maggio 2006, nel caso debbano montare il tachigrafo digitale; circostanza, questa, che si verifica quando la massa complessiva di questi mezzi finisca con il superare le 3,5 ton, a seguito dell’agganciamento di un rimorchio o di un semirimorchio. Le disposizioni sul montaggio dell’adattatore sono contenute nell’appendice 16 dell’allegato 1C del Regolamento, e sono già in vigore dal 2 Marzo u.s.

Fonte: Fai Veneto

 

Conftrasporto : Accise. Presentazione delle domande di rimborso per il gasolio consumato nel I trimestre 2016.

Con nota prot. 37533/RU del 25 Marzo 2016, l’Agenzia delle Dogane ha informato che in merito ai consumi di gasolio effettuati nel I trimestre 2016(1 Gennaio/31 Marzo 2016), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton (con l’esclusione dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore), la richiesta di rimborso delle accise andrà presentata entro il 2 Maggio 2016.

L’importo rimborsabile è pari a € 214,18609/1.000 litri di prodotto (21,418609 centesimi di € al litro).

Per quanto riguarda l’esclusione dei veicoli euro 2 o inferiore (frutto, com’è noto, della previsione contenuta nella Legge di Stabilità del 2016 – Legge 208/2015, art.1, comma 645), la circolare precisa che:

  • il soggetto che presenta la dichiarazione, attesta (con la valenza assegnata ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio) che il gasolio consumato per il quale si richiede il beneficio, non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli euro 2 o inferiore;
  • fanno parte della categoria euro 0 o inferiore, i veicoli con carta di circolazione priva di riferimenti alla normativa dell’Unione Europea;
  • a titolo esemplificativo, sono invece classificabili nella categoria euro 2 o inferiore, i veicoli le cui carte di circolazione richiamino la direttiva 91/542/CEE (euro 1) e la direttiva 96/1/CE del 22.1.1996 nonché la predetta direttiva 91/542, per i valori limiti di emissione fissati nella riga B (euro 2).

L’Agenzia delle dogane mette a disposizione sul proprio sito internet www.agenziadogane.gov.it (Dogane – in un click – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2016”), il software per la compilazione e la stampa della dichiarazione. Il software predispone un file con la dichiarazione di consumo, che gli utenti interessati possono:

 

  • trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I;
  • oppure, in alternativa, presentare al competente Ufficio delle Dogane su supporto informatico (CD rom, DVD, pen drive USB), insieme alla stampa della dichiarazione debitamente sottoscritta.

Per l’utilizzo in compensazione del credito relativo al I trimestre di quest’anno, la scadenza ultima è quella del 31 Dicembre 2017, mentre per richiedere il rimborso delle eccedenze non compensate ci sarà tempo fino al 30 Giugno 2018, tenuto conto che:

  • l’art.4, comma 3 del D.P.R 277/2000 (come modificato dall’art. 61, comma 1 del d.l 1/2012) stabilisce che la compensazione è possibile fino al 31 Dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto il credito;
  • il credito, a sua volta, sorge trascorsi 60 gg dalla presentazione della domanda o degli eventuali chiarimenti richiesti dall’Agenzia, senza che questa notifichi un provvedimento di rigetto.

Il codice tributo per l’utilizzo nel mod. F24, è sempre il “6740”. I crediti per le accise riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012, sono compensabili anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €.

Raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione nell’inserimento delle informazionirichieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele (art.75 D.P.R 445/2000).

Di seguito il collegamento alla nota dell’Agenzia delle Dogane.

Fonte : Fai Veneto