Con nota prot. 37533/RU del 25 Marzo 2016, l’Agenzia delle Dogane ha informato che in merito ai consumi di gasolio effettuati nel I trimestre 2016(1 Gennaio/31 Marzo 2016), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton (con l’esclusione dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore), la richiesta di rimborso delle accise andrà presentata entro il 2 Maggio 2016.
L’importo rimborsabile è pari a € 214,18609/1.000 litri di prodotto (21,418609 centesimi di € al litro).
Per quanto riguarda l’esclusione dei veicoli euro 2 o inferiore (frutto, com’è noto, della previsione contenuta nella Legge di Stabilità del 2016 – Legge 208/2015, art.1, comma 645), la circolare precisa che:
- il soggetto che presenta la dichiarazione, attesta (con la valenza assegnata ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio) che il gasolio consumato per il quale si richiede il beneficio, non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli euro 2 o inferiore;
- fanno parte della categoria euro 0 o inferiore, i veicoli con carta di circolazione priva di riferimenti alla normativa dell’Unione Europea;
- a titolo esemplificativo, sono invece classificabili nella categoria euro 2 o inferiore, i veicoli le cui carte di circolazione richiamino la direttiva 91/542/CEE (euro 1) e la direttiva 96/1/CE del 22.1.1996 nonché la predetta direttiva 91/542, per i valori limiti di emissione fissati nella riga B (euro 2).
L’Agenzia delle dogane mette a disposizione sul proprio sito internet www.agenziadogane.gov.it (Dogane – in un click – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2016”), il software per la compilazione e la stampa della dichiarazione. Il software predispone un file con la dichiarazione di consumo, che gli utenti interessati possono:
- trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I;
- oppure, in alternativa, presentare al competente Ufficio delle Dogane su supporto informatico (CD rom, DVD, pen drive USB), insieme alla stampa della dichiarazione debitamente sottoscritta.
Per l’utilizzo in compensazione del credito relativo al I trimestre di quest’anno, la scadenza ultima è quella del 31 Dicembre 2017, mentre per richiedere il rimborso delle eccedenze non compensate ci sarà tempo fino al 30 Giugno 2018, tenuto conto che:
- l’art.4, comma 3 del D.P.R 277/2000 (come modificato dall’art. 61, comma 1 del d.l 1/2012) stabilisce che la compensazione è possibile fino al 31 Dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto il credito;
- il credito, a sua volta, sorge trascorsi 60 gg dalla presentazione della domanda o degli eventuali chiarimenti richiesti dall’Agenzia, senza che questa notifichi un provvedimento di rigetto.
Il codice tributo per l’utilizzo nel mod. F24, è sempre il “6740”. I crediti per le accise riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012, sono compensabili anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €.
Raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione nell’inserimento delle informazionirichieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele (art.75 D.P.R 445/2000).
Di seguito il collegamento alla nota dell’Agenzia delle Dogane.
Fonte : Fai Veneto