Legge di Stabilità 2016 – disposizioni d’interesse per l’Autotrasporto – parte 1

La Camera dei Deputati ha approvato le modifiche al disegno di Legge di Stabilità 2016 introdotte durante questo passaggio parlamentare. Il d.d.l (che consiste in u n unico articolo formato da 556 commi) torna ora al Senato che, prevedibilmente, non interverrà sul testo per cui, fatti salvi imprevisti dell’ultimo momento, le norme possono considerarsi definitive.

Nel passaggio alla Camera sono state introdotte importanti disposizioni che interessano da vicino la nostra categoria, in attuazione dei contenuti del verbale di accordo siglato dalle principali associazioni del settore con il Governo lo scorso 5 Novembre.

A questo proposito, ci sembra opportuno segnalare l’intervento dell’On.le Maurizio Lupi, grazie al quale è stato ritirato un emendamento dei relatori che intendeva formalizzare l’estensione all’intero comparto dell’autotrasporto (al di là, quindi, dello svolgimento di un servizio regolato, come recita la normativa attuale), del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti.

Riportiamo di seguito il testo di queste norme con un breve commento, rinviando per gli approfondimenti all’emanazione dei decreti attuativi e delle circolari esplicative delle amministrazioni coinvolte.

CREDITO D’IMPOSTA PER LE ACCISE SUL GASOLIO – ELIMINAZIONE DEL BENEFICIO PER I VEICOLI DI CATEGORIA ECOLOGICA EURO 2 O INFERIORI.
E’ stata scongiurata la volontà iniziale del Governo, di eliminare la misura del rimborso delle accise sul gasolio. L’Esecutivo ha infatti recepito il primo punto del verbale di accordo del 5 Novembre u.s, per cui il beneficio è stato mantenuto con l’esclusione, tuttavia, dal 2016 dei consumi di gasolio effettuati su veicoli di categoria euro 2 o inferiore.

Questo è il testo della norma:
“372-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016 il credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all’elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. I risparmi conseguenti all’attuazione del primo periodo sono valutati in 160 milioni di euro dal 2016 al 2020, in 80 milioni per l’anno 2021 e in 40 milioni per l’anno 2022. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di monitoraggio delle risorse derivanti dall’attuazione della misura di cui al periodo precedente. Qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi stimati, l’Agenzia delle dogane entro il 31 ottobre di ciascun anno comunica il valore dello scostamento al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tali somme sono quantificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Qualora si verifichino maggiori risparmi rispetto a quanto stimato, i corrispondenti importi sono assegnati, anche mediante riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora si verifichino minori risparmi rispetto a quanto stimato, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, con proprio decreto, alla rideterminazione delle dotazioni finanziarie delle risorse assegnate agli interventi di cui ai commi 371, 372-quater, 372-quinquies, 372-septies, 372-octies, 372-undecies, 372-duodecies, 496, oppure di altre spese rimodulabili iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da assicurare la neutralità rispetto ai saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. “

Da evidenziare che ai sensi del successivo comma 372 ter, gli eventuali maggiori risparmi di spesa saranno assegnati:

     

    • fino al 15 per cento a interventi per favorire l’acquisto di mezzi di ultima generazione destinati al servizio dell’autotrasporto di merci su strada.;
    • fino all’85% al Fondo destinato all’acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al Trasporto Pubblico locale e regionale.

    RIATTIVAZIONE DELLA SEZIONE SPECIALE PER L’AUTOTRASPORTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI.
    372-septies. Per consentire l’operatività della sezione speciale per l’autotrasporto istituita nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, per l’anno 2016 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro.

    Come avevamo preannunciato qualche giorno fa (vedi la nota del 18 Dicembre), la norma stanzia 10 mln € per la riattivazione nel 2016 della sezione speciale autotrasporto del Fondo di Garanzia per le PMI.

    DECONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE NELLA MISURA DELL’80%, PER GLI AUTISTI UTILIZZATI NEI TRASPORTI INTERNAZIONALI
    372-octies. A decorrere dal 1 gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, è riconosciuto, a domanda, l’esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nella misura dell’80 per cento nei limiti di quanto stabilito dal presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. L’esonero contributivo di cui al primo periodo è riconosciuto dall’ente previdenziale in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse indicate al secondo periodo, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’esonero, l’ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L’ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate, valutate con riferimento alla durata dell’incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’economia e delle finanze.

    La misura consiste nell’esonero dai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione di quelli dovuti all’Inail), nella misura dell’80%, relativamente agli autisti utilizzati nei trasporti internazionali per almeno 100 gg annui, con veicoli forniti di tachigrafo digitale. Fermo restando che le modalità di attuazione verranno decise più avanti, in questa sede evidenziamo che l’ammissione al beneficio avverrà fino ad esaurimento fondi (65,5 mln per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018), tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle imprese interessate.

    A presto per la seconda parte dell’articolo con gli altri argomenti di interesse della nuova Legge di Stabilità 2016

    Fonte FAI