Nuove disposizioni legislative in materia di circolazione stradale e di divieto di fumo.
Con circolare dell’11 Febbraio scorso, il Ministero dell’Interno ha fatto il punto della situazione su alcune delle novità in materia di circolazione stradale intervenute negli ultimi due mesi, introdotte dalla Legge di stabilità del 2016 (Legge 208/2015) e dal d.lgs n. 6 del 12 Gennaio u.s (divieto di fumare sul veicolo in presenza di minori e di donne in stato di gravidanza).
Come si ricorderà (vedi la circolare Conftrasporto NOR15335 del 23 Dicembre 2015), tra gli interventi previsti dalla Stabilità 2016 vi è quello inserito all’art.1, comma 653, sull’obbligo per i conducenti di mezzi pesanti di esibire la documentazione relativa al trasporto internazionale in corso di svolgimento. Ebbene, su questo argomento la nota ministeriale non ha aggiunto nulla, rinviando per gli opportuni chiarimenti all’emanazione di una successiva circolare, che avverrà“dopo le necessarie intese con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.
Per quanto riguarda le altre disposizioni della Legge di Stabilità 2016 che impattano sul tema della circolazione stradale:
il comma 964 ha introdotto una modifica all’art. 103 del c.d.s, in materia di comunicazione al P.R.A della definitiva esportazione all’estero di un veicolo. Anche in questo caso il Ministero non ha approfondito il tema, limitandosi a preannunciare l’emanazione di specifiche disposizioni da parte dell’ACI. In ogni caso, l’inadempimento delle nuove prescrizioni è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 168 € a 674 € (comma 5, art. 103 c.d.s).
Il comma 597 ha ampliato la gamma di infrazioni del c.d.s accertabili da remoto (in mancanza dell’agente e senza l’obbligo di contestazione immediata), includendovi la mancanza di revisione (art. 80 c.d.s), l’assenza di copertura assicurativa (art. 193 c.d.s) e il sovraccarico (art. 167 c.d.s). Tuttavia, la disposizione non è ancora operativa vista l’assenza, ad oggi, di apparecchiature specificamente approvate per la rilevazione in automatico delle predette violazioni. Peraltro, la circolare ha ricordato che i commi 4 ter, 4 quater e 4 quinquies dell’art. 193 c.d.s permettono agli agenti di verificare la copertura r.c.a, in presenza di una diversa violazione del c.d.s accertata in automatico mediante apposite apparecchiature (dispositivi per il controllo della velocità, dell’accesso in ZTL, dell’attraversamento di incroci semaforizzati, ecc).
Sempre per quanto riguarda la copertura r.c.a, il Ministero ha ricordato i contenuti del provvedimento n. 41 del 22.12.2015 emesso dall’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), in base al quale nei contratti stipulati a distanza, la trasmissione del certificato di assicurazione può avvenire su supporto carteceo spedito a mezzo posta oppure, se il contraente ha dato il suo assenso, tramite posta elettronica; in quest’ultimo caso, l’interessato non entra in possesso di un certificato in originale (come prescritto, invece, dall’art. 180, comma 1, lett. d del c.d.s) per cui, in occasione di un controllo su strada, egli può esibire soltanto la stampa del certificato ricevuto per e-mail. A tale riguardo, il Ministero si è riservato di fornire ulteriori istruzioni, dopo gli opportuni chiarimento con l’IVASS.
In merito, invece, al divieto di fumo all’interno dei veicoli introdotto dall’art. 24 del d.lgs n. 6 del 12 Gennaio u.s (in recepimento della direttiva 2014/40/UE), interessa il conducente e i passeggeri in presenza di minori di anni 18 e di donne in stato di gravidanza. Le sanzioni sono quelle previste dall’art. 7 della Legge 584/1975: pagamento di una somma da 27,50 € a 275,00 €, raddoppiata se la violazione avviene in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini di età fino a 12 anni. Il pagamento avviene attenendosi alle istruzioni approvate dalla Conferenza Stato – Regioni, allegate alla circolare ministeriale.
Fonte : Fai