Nuove specifiche per il pagamento dei diritti doganali
con nota del 21 Dicembre 2015 l’Agenzia delle Dogane ha informato che a partire dal 1 Febbraio p.v, il bonifico bancario diventa lo strumento ordinario per il pagamento dei diritti doganali; l’utilizzo degli assegni circolari rimane limitato a casi eccezionali, di volta in volta autorizzati dal capo Area gestione Tributi – Ricevitore dell’Ufficio delle dogane.
Con la nota prot. 8044/RU del 25 Gennaio u.s, l’Agenzia ha puntualizzato che l’assegno circolare è ancora utilizzabile quando il ricorso ad altri strumenti di pagamento viene impedito o da motivi collegati alla situazione concreta, o da ragioni tecniche o giuridiche. In particolare, la nota ha individuato (in maniera non esaustiva) una serie di casi concreti in cui “potrebbe” ricorrere la necessità di accettare il citato assegno:
- garanzia diritti doganali con A/28 (bollette di somme depositate);
- operazioni doganali in linea su automezzi (TIR in arrivo su traghetti o su navi ro-ro) alle frontiere terrestri e/o marittime per merci urgenti e/o deperibili, ove l’importo non sia riscuotibile tramite il POS (ad esempio, importo elevato o POS non disponibile);
- merci alla rinfusa su navi a carico completo (legname, cereali, mangimi, alluminio, ferro , macchinari, ecc..), ove l’importo non sia riscuotibile tramite il POS;
- tasse di ancoraggio non per durata e altri diritti il cui ammontare non è possibile conoscere in anticipo;
- saturazione del plafond disponibile sul conto di debito per operazioni non previste e non programmabili o a seguito di revisione di accertamento.
Al di fuori di questi casi, l’operatore che intende avvalersi dell’assegno circolare deve presentare un’istanza motivata al capo Area gestione Tributi – Ricevitore dell’Ufficio delle dogane che, a sua volta, in caso di rifiuto è tenuto ad indicare le modalità alternative di pagamento utilizzabili.
L’Agenzia ha inoltre ribadito che per evitare la sanzione prevista dall’art. 13 del d.lgvo 471/97 per l’omesso versamento dei diritti doganali (30% dell’importo non versato), l’operatore deve adoperarsi affinché l’importo dovuto venga accreditato sul conto dell’Agenzia entro il giorno di scadenza, effettuando il bonifico con le modalità ed entro i termini (orario di cut-off) previsti dal proprio istituto di credito.
Fonte :FAI